1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.
2. Sono conferite agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le attribuzioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle Forze di polizia, anche se ad esse appartenente.